Calcio

Cori razzisti ad Avellino, Curva del Latina chiusa con la "condizionale" per un anno

Pena sospesa, ma in caso di recidiva sono previste misure più drastiche. L'amarezza della società: "La seconda volta in pochi mesi. Non è il modo giusto per tifare i propri colori"

Curva chiusa con la Paganese per insulti razzisti in occasione di Latina - Savoia. Curva aperta, ma con la spada di Damocle della condizionale, in occasione del match interno con il Foggia di Zema e tutte le partite casalinghe da qui ai prossimi dodici mesi. 

La stessa storia si è ripetuta Avellino con gli "huhuhuhuhu" nei confronti di Mamadou Kanoute, attaccante senegalese della squadra irpina, bersagliato al quarto d'ora della ripresa. Il dispositivo del Giudice Sportivo parla chiaro. Non si può più sbagliare, altrimenti la prossima volta non verrà chiusa solo la Curva, ma saranno più severe le pene per lo stadio Francioni. 

In una nota la società Latina Calcio 1932 ha espresso la propria amarezza: "La sportività ed il rispetto per le persone non può mai venire meno in nessuna circostanza della vita e soprattutto in uno stadio di calcio. In pochi mesi questo è accaduto già due volte e non crediamo sia il modo giusto per tifare i propri colori. Proprio per questo il nostro invito è volto a ripristinare i valori di lealtà e fedeltà ai propri colori senza scadere nella discriminazione razziale o atti contrari alla legge ed ai regolamenti del calcio professionistico".

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia “HU HU HU” nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoutè nel momento in cui riceveva il pallone.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità (secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega.

Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale pressoché totale di coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, CGS Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.

Infine, dalle richiamate relazioni risulta che non è possibile stabilire quale sia il settore dello stadio di casa occupato dai sostenitori autori dei cori in esame.

Ne consegue, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa. P.Q.M.

- delibera di sanzionare la Società Latina con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i settori denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori.

Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.